L’INPS con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022 ha comunicato che il contributo, per l’anno 2022, è pari a 557,92 euro per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.673,76 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Ma vediamo nello specifico cos’è il Ticket di licenziamento

Il ticket licenziamento o contributo NASpI è quel contributo che il datore deve versare all’INPS in caso di cessazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto alla NASpI.

Risoluzioni individuali per le quali è dovuto il ticket licenziamento:

Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato Ticket
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. SI
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo. SI
Licenziamento per giusta causa. SI
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova. SI
Licenziamento per superamento del periodo di comporto. SI
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale). SI
Licenziamento personale domestico. NO
Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo. SI
Dimissioni volontarie. NO
Dimissioni per giusta causa. SI
Dimissioni nel periodo tutelato per maternità. SI
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.). NO
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.). NO
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a tutele crescenti. SI
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratore. SI
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl. NO
Decesso del lavoratore. NO