Volontariato e rapporto di lavoro: quadro normativo

L’articolo 17 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) riconosce la possibilità per gli enti del Terzo settore di avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Volontario è colui che, per libera scelta, gratuitamente e senza fini di lucro, svolge attività sociali anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Gli enti del Terzo settore devono iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale in un apposito registro.

L’attività del volontario non può mai essere retribuita. E’ invece ammesso il rimborso delle spese a carico dell’ente del Terzo settore tramite il quale il volontario svolge l’attività e limitatamente alle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario

Il comma 5 dell’articolo citato afferma inoltre il principio generale della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, facendo salvo il caso degli operatori che prestano attività di soccorso per alcune organizzazioni previste dalla legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento).

Volontariato e rapporto di lavoro: risposta

Posto il quadro normativo rappresentato, la Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese ritiene non contrario ai principi di legge di cui all’art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore lo svolgimento di attività di volontariato presso un ente del Terzo settore diverso e autonomo rispetto all’ente datore di lavoro. Il Ministero del lavoro chiarisce infatti che nella situazione prospettata dal quesito l’ente datore di lavoro e l’ente che si avvale dell’operato del volontario risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati.

Il Codice del Terzo settore, argomenta la Direzione, contiene una previsione di portata ampia e generalizzata che esclude la possibilità per il volontario di intrattenere “qualsiasi rapporto di lavoro” retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Una formulazione di legge che va però letta alla luce della definizione di volontario e di attività di volontariato (commi 2 e 3 dello stesso articolo 17) e che individuano quale requisito caratterizzante quello della libera scelta, della personalità, spontaneità, gratuità e dell’assenza di finalità di lucro, neanche indirette e prescrivono che l’attività del volontario non possa essere retribuita in alcun modo, vietando altresì rimborsi spese di tipo forfetario.

Il legislatore in pratica vuole valorizzare la “libera scelta della persona come consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno, onde preservare la genuinità dell’attività tipica di volontariato, finalizzata a soddisfare bisogni altrui che vadano a beneficio della comunità e del bene comune e non di interessi specifici o di parte, sicché l’attività di volontariato esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria”.

A supporto di tale indirizzo interpretativo si cita la Corte dei conti, che nella deliberazione sez. autonomie n. 26 del 24/11/2017, ha evidenziato che il volontario deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, rispondendo la sua attività esclusivamente ad un vincolo morale.

Con l’articolo 17 comma 5 il legislatore intende tutelare il lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche della volontarietà.

Infine, un monito dalla Direzione Generale del Terzo settore: occorre prestare attenzione nell’applicazione delle disposizioni avendo sempre cura di considerare la specifica realtà organizzativa, amministrativa, patrimoniale e operativa dell’ente e della rete associativa di cui lo stesso fa parte.

Fonte EDotto