Lo sai che il pagamento della busta paga deve sempre essere tracciabile?  (E MAI IN CONTANTI!?!)

Le modalità di corresponsione delle retribuzioni al Personale

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 910 e ss. della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per l’anno 2018), a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti devono corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché

ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. Strumenti di pagamento elettronico;
  3. Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. Emissione di un assegno consegnato al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, ad un suo delegato. 

L’impedimento si considera comprovato quando il delegato risulta essere il coniuge, il convivente ovvero un familiare, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto instaurato.

Viene, inoltre, specificato al comma 912 della stessa legge sopra riportata, che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.

Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 in argomento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00.