La sanzione, a seguito dell’intervento normativo del 2015, è stata graduata per fasce in base alla durata del comportamento illecito.

La sanzione così determinata è stata inoltre aumentata del 20% ai sensi dell’art. 1, c. 445, lett. d) della L. n. 145/2018.

Attualmente la sanzione è quindi determinata come di seguito:

  • da € 1.800 a € 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • da € 3.600 a € 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
  • da € 7.200 a € 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

In forza dell’art. 3, c. 3-quater, le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:

  • lavoratori stranieri ai sensi dell’art. 22, c. 12 del D. Lgs. n. 286/1998;
  • minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere 10 anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei 16 anni);
  • percettori del reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019.

La Legge di Bilancio 2019 ha altresì previsto, oltre alla maggiorazione del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, il raddoppio di tali percentuali laddove il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti, la cosiddetta “recidiva”.