Il pagamento delle retribuzioni deve essere fatto obbligatoriamente in maniera tracciabile a mezzo di assegno o bonifico. La sanzione prevista per i pagamenti effettuati in contanti può coesistere con la maxisanzione per lavoro “nero”.

Quindi, nell’ipotesi di impiego di personale “a nero”, generalmente retribuito in contanti o comunque mediante strumenti di pagamento non consentiti dalla normativa, troverà quindi applicazione sia la maxisanzione per lavoro “nero” sia la sanzione prevista dal l’art. 1, comma 913, della L. n. 205/2017.
Ad esempio, qualora un dipendente irregolare da 10 giorni dichiari in sede ispettiva di percepire la retribuzione giornalmente, al datore di lavoro saranno applicate tante sanzioni quanti sono i giorni in cui si è verificato il pagamento in contanti.
Al riguardo, va altresì ricordato che l’ulteriore determinazione del compenso percepito è funzionale all’adozione della diffida accertativa in favore del lavoratore alla comunicazione da inoltrare alla GdF e al competente Ufficio dell’Agenzie delle entrate in relazione alle somme percepite e non denunciate al fisco.