Con la circolare n. 60 del 18 maggio 2022, l’INPS ha illustrato le modalità di calcolo e liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita al 2021 con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, alla valorizzazione dei trattamenti di cassa integrazione, anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola, al calcolo della stessa e alla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di cassa integrazione equiparati a lavoro.

La circolare, inoltre, precisa i requisiti contributivi per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola, la platea dei beneficiari, comprendente gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e quelli dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi, l’impatto della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione, e sulla retribuzione di riferimento, relativamente ai periodi di cassa integrazione equiparati a lavoro, da utilizzare per l’individuazione dell’importo indennitario da erogare.

Indennità di disoccupazione agricola 2021, platea dei beneficiari

In analogia a quanto già previsto con riferimento alla prestazione di competenza del 2020, anche per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021 e ai fini dell’applicazione del meccanismo di calcolo, è richiesto che gli operai agricoli a tempo determinato risultino effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2021.

Con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel 2021, è richiesto che nel 2021 abbiano prestato almeno un giorno di lavoro effettivo. Per i lavoratori che, in ragione di due o più rapporti di lavoro in settori diversi compreso quello agricolo, accedono alla cassa integrazione sia in virtù del lavoro agricolo che in relazione al lavoro svolto in un settore diverso, ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 eventualmente spettante, saranno equiparati a lavoro solo i periodi di cassa integrazione richiesti da aziende agricole e fruiti nel 2021 per effetto della sospensione o della riduzione di orario del rapporto di lavoro agricolo.

Indennità di disoccupazione agricola 2021, modalità di calcolo

L’indennità di disoccupazione agricola è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle non indennizzabili (ad esempio, per espatrio definitivo).

Ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021, alle giornate lavorate nel medesimo anno saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo determinato in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, i periodi di CISOA fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato con le causali “COVID-19”, e i periodi di CIGO e di CIGO per sospensione di CIGS con le causali “COVID-19” fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi.

Indennità di disoccupazione agricola 2021, retribuzione di riferimento

Ai fini del calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale l’INPS, anche per la prestazione di competenza del 2021, utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per i trattamenti stessi.

Per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione. A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni.

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato l’importo dell’indennità è pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.

L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2021 sarà pari al:

  • 40% per gli operai agricoli a tempo determinato;
  • 30% per gli operai agricoli a tempo indeterminato della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.

 

Fonte EDotto