Con la Circolare n. 115 del 2 agosto 2021 l’INPS fornisce le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo relativo alle assunzioni effettuate attraverso il nuovo contratto di rioccupazione, introdotto dall’art. 41 del Decreto Sostegni Bis (Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021), convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021.

Il legislatore, al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione e in previsione della fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, ha istituito il contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipulazione, da effettuarsi in forma scritta ai fini della prova e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero contributivo dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE

Quanto ai datori di lavoro ammessi al beneficio, l’INPS precisa che si tratta dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (con esclusione, quindi, della Pubblica Amministrazione) ad eccezione del settore agricolo, domestico e delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione alla Commissione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020.

PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO

Per tale tipo di assunzione l’istituto prevede, con il consenso del lavoratore, la stesura di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo nell’arco di sei mesi.

Durante il periodo di inserimento è consentito recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, mentre al termine del progetto è ammesso il recesso ad nutum al pari di quanto avviene per il contratto di apprendistato mentre se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

NB Pertanto il contratto di rioccupazione può essere definito, a tutti gli effetti, un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che, tranne per le particolarità previste dallo stesso articolo 41 del Decreto Sostegni Bis, sottostà alla disciplina ordinaria dei rapporti di lavoro, come, ad esempio per quanto attiene alle sanzioni in caso di licenziamento illegittimo, con la possibile reintegra del lavoratore o la corresponsione di una indennità risarcitoria.

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO

Affinché possa beneficiare dell’esonero contributivo previsto dall’art. 41 del Decreto Sostegni Bis, il datore di lavoro, alla data di assunzione, è tenuto al rispetto di una serie di condizioni, tra le quali: 

O il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015; 

O regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;

O rispetto delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

O rispetto degli accordi e dei contratti collettivi sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Inoltre, per la fruizione dell’esonero contributivo previsto nel caso di assunzioni con il contratto di

rioccupazione, i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

NB Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si evidenzia che non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie sui generis, in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto.

Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento di cui all’articolo 41, comma 3, del Decreto Sostegni Bis ovvero al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, si avrà una decadenza dal beneficio dell’esonero, con conseguente restituzione di quanto fruito.

REVOCA DEL BENEFICIO

Relativamente alle ipotesi di revoca del beneficio, si sottolinea che come espressamente previsto dal già citato articolo 41, comma 7, del decreto Sostegni bis, “ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo”.

Pertanto, da tale disposizione, deriva che se il lavoratore, per il quale è stata già parzialmente fruita l’agevolazione, viene nuovamente assunto dal medesimo o da altro datore di lavoro con contratto di rioccupazione, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura di esonero per i mesi residui spettanti.

NB Sul punto, si fa presente che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, il precedente periodo di fruizione, anche se

revocato, deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.

Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere l’agevolazione per il periodo residuo nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, si ribadisce che l’esonero di cui al Decreto Sostegni Bis può trovare applicazione per le sole assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione effettuate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Diversamente, nel caso in cui sia il lavoratore agevolato a rassegnare le dimissioni, il beneficio contributivo verrà comunque riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

CUMULO CON ALTRI BENEFICI

Infine, in materia di cumulo con altri benefici contributivi, viene confermata la regola della fruizione

in successione, secondo la quale terminato l’esonero dei 6 mesi del contratto di rioccupazione, sarà possibile fruire di un ulteriore beneficio contributivo, ma al netto del periodo semestrale già fruito per il contratto di rioccupazione.

Con la Circolare n. 115 del 2 agosto 2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni per la gestione

degli adempimenti previdenziali relative all’ambito di applicazione dell’esonero contributivo connesso al contratto di rioccupazione, in attesa di un successivo messaggio con cui verranno illustrate le procedure di richiesta dell’esonero.