Per disposizioni di legge, alcuni giorni non sono più riconosciuti come festività e i lavoratori devono regolarmente prestare attività lavorativa. Le festività soppresse sono:
- 19 marzo (San Giuseppe)
- il 39° giorno dopo la domenica di Pasqua (Ascensione)
- data variabile (Corpus Domini)
- 29 giugno 2021 (San Pietro e Paolo)
- 4 novembre (Festa dell’Unità Nazionale, spostata alla prima domenica del mese)
I contratti collettivi di solito compensano la mancata fruizione delle 4 festività soppresse con permessi retribuiti di 32 ore. Le festività soppresse vengono riconosciute dai contratti collettivi a due condizioni:
- che le festività soppresse ricorrano in giorni lavorativi, e cioè in giornate cui è prevista la normale prestazione lavorativa ordinaria per il dipendente;
- che il lavoratore abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.