Nel contratto a tempo determinato, le parti possono recedere prima del termine convenuto contrattualmente esclusivamente per giusta causa. Questo vale sia per l’azienda, che quindi non potrà licenziare, che per lo stesso lavoratore, che non potrà dimettersi  prima del termine pattuito.

  • COSA PREVEDE LA NORMATIVA?

    Articolo 2119 cc: Il codice statuisce che nel contratto a tempo determinato le parti possono recedere anticipatamente allorquando sussista una giusta causa che non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del contratto di lavoro. La ragione normativa di tale istituto è rinvenibile nella tutela che viene accordata al soggetto che subisce il recesso anticipato dal contratto a tempo determinato, il quale rappresenta una fonte contrattuale di obbligazioni la cui durata viene predeterminata consensualmente dalle parti.

  • CONDIZIONI

    E’ bene ricordare che le dimissioni per giusta causa sono una fattispecie giurisprudenziale e che pertanto possono considerarsi tali ad esempio in occasione del:

    – Mancato pagamento della retribuzione
    – Aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro
    – Mobbing

    Resta inteso che ai fini del riconoscimento delle dimissioni per giusta causa da parte dell’INPS e del relativo pagamento della NASPI, l’Istituto chiederà a fondamento della sussistenza dei requisiti predetti, la documentazione probatoria inerente la volontà del lavoratore di difendersi in giudizio contro il datore di lavoro..

SANZIONI

Qualora il lavoratore si dimetta senza giusta causa, si configura un illecito contrattuale che lo espone ad una eventuale trattenuta per risarcimento danni. Infatti, il datore di lavoro, a causa dell’interruzione anticipata del contratto, potrebbe subire un pregiudizio alla produttività. In tal caso, è sempre consigliabile quantificare preliminarmente nel contratto di lavoro l’ammontare dell’eventuale danno, al fine di evitare illegittime arbitrarietà.