DURC di congruità: cosa cambia in edilizia

dal 1° novembre è entrato in vigore il DURC di congruità, uno strumento strategico che porta con sè una finalità precisa: contrastare e arginare il fenomeno del lavoro irregolare in edilizia.

Da tale data tutte le denunce di inizio lavori presentate alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente saranno soggette alla verifica di congruità per i lavori eseguiti ad opera di imprese affidatarie, in appalto o subappalto e da lavoratori autonomi. L’esito positivo della verifica consente di ottenere il rilascio del DURC e il pagamento del saldo dei lavori edili; l’esito negativo comporta invece l’avvio di un meccanismo di regolarizzazione.

Il nuovo obbligo riguarda, in quanto rientranti nel settore edile, tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavoro.

La procedura verifica l’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione e trova applicazione, in particolare, nei seguenti ambiti:

  • lavori pubblici;
  • lavori privati il cui valore sia uguale o superiore a 000 euro.

Ai fini della verifica, valgono le informazioni fornite dall’impresa alla Cassa Edile con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la sua realizzazione, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

Nella pratica, la verifica che viene effettuata dalla Cassa è un confronto tra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa e gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del settore edile del 10 settembre 2020 riportata di seguito.

Al di sotto delle questi limiti, scatta la presunzione di non congruità dell’impresa, tra cui anche l’ipotesi di impiego di lavoro irregolare

Rilascio dell’attestazione di congruità

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Riepilogando:

Chi chiede la verifica A chi Come Tipo di lavori Quando
Committente o impresa affidataria al fine di ricevere il saldo finale dei lavori Alle Casse edili Telematicamente mediante il portale CNCE EdilConnect Lavori pubblici Alla presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori prima di procedere al saldo finale
      Lavori privati di calore pari o superiore a euro 70.000 Prima dell’erogazione del saldo finale

Esito verifica di congruità

L’esito della verifica di congruità positivo consente di ottenere il pagamento del saldo dei lavori edili e concorre a determinare le condizioni per il rilascio del DURC.

In caso di esito negativo, in assenza di congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione. La Cassa Edile/ Edilcassa evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate e invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Regolarizzazione nel termine

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità. In presenza di scostamento rispetto agli indici di congruità accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera (c.d. tolleranza), la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento

Mancata regolarizzazione nel termine

In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.