L’art 4 della Legge 300/1970 c.d. “statuto dei lavoratori” detta limiti ben precisi per l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza sui luoghi di lavoro.
Preventivamente all’installazione, il datore di lavoro deve presentare istanza di autorizzazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro degli stessi mediante Modulo INL 1. Attraverso questo modulo, il datore di lavoro comunica la motivazione per cui si rende necessaria l’installazione dell’impianto. ATTENZIONE: non è mai per concesso al solo fine di controllare l’attività svolta dai dipendenti, ma unicamente per esigenze organizzative e produttive oppure di sicurezza del lavoro, (intendendosi anche come tutela del patrimonio aziendale).
Inolte, bisognerà indicare:
- le caratteristiche tecniche delle telecamere (visibili nelle schede tecniche e comunque da richiedere all’installatore)
- il loro posizionamento attraverso layout
- il modo in cui possono essere visualizzate le immagini
- tempi di conservazione dei filmati, nonché altre specifiche che vanno valutate in base al singolo caso.
Una volta presentata l’istanza con i vari allegati, l’INL rilascerà apposita autorizzazione all’installazione/utilizzo dell’impianto e solo DOPO di ciò sarà possibile montarle e iniziare a utilizzarle.
Quindi, per chiarire alcuni dubbi frequenti:
- non è sufficiente informare i lavoratori dell’utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo per essere in regola in caso di ispezione
- non è possibile installare l’impianto e non utilizzarlo prima di ottenere la relativa autorizzazione Inl, neanche se non lo si utilizza
Nel caso di ispezione in cui l’Azienda risulti senza autorizzazione le sanzioni sono importanti: si va da un’ammenda da € 154 a € 1.549, oppure l’arresto da 15 giorni ad un anno, a cui si aggiunge la sanzione amministrativa per violazione privacy, normalmente da 30.000 a 180.000€.