| Cassa Integrazione 2021: le settimane Covid-19 |
| Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020
I datori di lavoro che, nell’anno 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione per una durata massima di dodici settimane. NOTA BENE – Le complessive dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. |
Decreto Sostegni – decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021 (comma 1, articolo 8). Le suddette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di Bilancio 2021, per un totale di 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo l’articolazione che segue:
| 12 settimane | dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021; | ||
| ulteriori 13 settimane | dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021. |
Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce, invece, che per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso ai trattamenti salariali per una durata massima di 28 settimane fruibili nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente. Conseguentemente, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, così articolati:
| Le 12 settimane previste dall’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021 | devono essere collocate tra il 1° gennaio 2021 e fruite entro e non oltre il 30 giugno 2021; | ||
| Le 28 settimane previste dal comma 2 dell’articolo 8, del decreto-legge n.41/2021 | devono essere collocate tra il 1° aprile e fruite entro il 31 dicembre 2021. |
Fonte fiscal focus