E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 100 lo scorso 30 aprile il decreto del 29 marzo 2022, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 15 del D.Lgs. 112/2017, definisce le modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, individuando i criteri le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali.

Controllo ordinario

Il controllo ordinario, avente cadenza almeno annuale, avviato entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico e completato entro novanta giorni dal primo accesso, verifica:

  • la gestione amministrativo-contabile delle imprese sociali;
  • l’effettivo perseguimento delle finalità di utilità sociale;
  • l’effettivo svolgimento in via principale e in forma di impresa di una o più attività di interesse generale;
  • il rispetto dell’assenza dello scopo di lucro;
  • il rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori.

Le attività di controllo ordinario sono effettuate in presenza del legale rappresentante dell’impresa o di un socio o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Nel caso in cui non siano state rilevate irregolarità, viene sottoscritto il verbale di avvenuto controllo senza rilievi; in caso contrario, il controllore diffida l’organo di amministrazione dell’impresa sociale a regolarizzarle entro un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore ai novanta.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il controllore formalizza una proposta, non vincolante, di nomina di un commissario ad acta o un provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.

In caso di irregolarità non sanabili, il controllore formalizza proposta di adozione del provvedimento di perdita della qualifica di impresa sociale. 

Fonte EDotto