L’incentivo che è concesso ai datori di lavoro, previa istanza inviata all’inps, per un periodo di trentasei mesi, per i datori di lavoro che intendono, o che sono obbligati, a seguito del superamento dei limiti numerici previsti, ad assumere lavoratori disabili e rientranti nelle categorie protette sono le seguenti:
- nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
- L’incentivo previsto dal comma 1 viene concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis (70% e 35%) è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.