Il rapporto di lavoro domestico è disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo tale norma è considerato lavoratore domestico “colui che presta la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, sia con qualifica specifica, anche di elevata competenza professionale (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, etc.), sia con mansioni generiche”.

Il rapporto di lavoro domestico è un contratto di lavoro stipulato tra privati, non come accade normalmente tra un’azienda e un lavoratore.

Infatti, i datori di lavoro sono: le famiglie, anche se costituite da una sola persona, che assumono personale per adibirlo a mansioni necessarie per il funzionamento della vita familiare, ovvero le comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi) che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.

I requisiti fondamentali per utilizzare il rapporto di lavoro domestico sono:

 

  • continuità della prestazione, che non deve essere meramente occasionale;
  • luogo di lavoro coincidente con l’abitazione del datore di lavoro;
  • soddisfacimento di un bisogno personale del datore di lavoro, legato al funzionamento della vita familiare.

Per quanto concerne l’orario di lavoro il CCNL prevede che:

 

  • in regime di convivenza a tempo pieno a 54 ore settimanali con un massimo di 10 giornaliere;
  • in regime di non convivenza a tempo pieno con 40 ore o part-time in base alle esigenze delle parti

Tipologia contrattuale e recesso

 

Il contratto di lavoro domestico può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a termine. La naturale forma contrattuale è per definizione a tempo indeterminato, infatti, lo stesso può essere risolto da ciascuna delle parti, senza l’obbligo di indicazione di una giusta causa o di un giustificato motivo, con l’osservanza dei termini di preavviso.

 

Contribuzione

Nella tabella sono indicati gli importi del contributo orario per l’anno  2022  in  relazione  alla retribuzione senza contributo addizionale (contratto tempo indeterminato o determinato solo per sostituzione collaboratori assenti).

Tabella contributi colf e badanti 2022 a tempo indeterminato

 

 

Ore di lavoro

settimanali

Retribuzione effettiva oraria Contributo orario compresa CUAF Contributo orario esclusa CUAF Contributo orario dipendente
da a
Fino a 24 ore settimanali 0 8,25 1,46 1,47 0,37
8,26 10,05 1,65 1,66 0,41
10,06 999 2,01 2,02 0,50
Prestazioni superiori a 24 ore settimanali 0 999 1,06 1,07 0,27

 

 

Nella tabella sono indicati gli importi del contributo orario per l’anno  2022  in  relazione  alla retribuzione con contributo addizionale (contratto tempo determinato tranne nel caso di sostituzione collaboratori assenti).

Tabella contributi colf e badanti 2022 a tempo determinato:

 

Ore di lavoro

settimanali

Retribuzione effettiva oraria Contributo orario compresa CUAF Contributo orario esclusa CUAF Contributo orario dipendente
da a
Fino a 24 ore settimanali 0 8,25 1,56 1,57 0,37
8,26 10,05 1,76 1,77 0,41
10,06 999 2,15 2,16 0,50
Prestazioni superiori a 24 ore settimanali 0 999 1,14 1,14 0,27

I contributi si pagano ogni trimestre, tramite bollettino MAV inviato dall’Inps, alle seguenti scadenze:

  • 1° trimestre – scadenza 10 Aprile;
  • 2° trimestre – scadenza 10 Luglio;
  • 3° trimestre – scadenza 10 ottobre;
  • 4° trimestre – scadenza 10 gennaio anno successivo.