Definizione                                                             

Con il termine Job on call si identifica lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale o territoriale.

 Finalità                                                                                       

Come già evidenziato anche nelle premesse la finalità e l’aspetto interessante di questa forma di contratto di lavoro subordinato è quella di consentire al datore di lavoro di dotarsi della necessaria “forza lavoro” in relazione alla effettiva, e quindi anche temporanea, necessità, con riferimento al periodo, alla mole di lavoro, ecc…

Soggetti coinvolti – datori di lavoro                                                              

L’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 81/2015, al comma 1, fissa le condizioni soggettive con riferimento ai datori di lavoro.

Possono sottoscrivere contratti job on call i datori di lavoro che, avendo effettuato la valutazione dei rischi, intendano assumere lavoratori in queste due circostanze:

  • Per svolgere attività durante i week end, le ferie estive, le vacanze natalizie e pasquali;
  • Per svolgere attività di carattere discontinuo come individuate dal R.D. n. 2657 del 06.12.1923 n. 2657, dal D.M. del 3.10.2004 o dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Soggetti coinvolti – lavoratori                                                                    

Il comma 2 dello stesso Decreto Legislativo identifica le condizioni soggettive con riferimento ai lavoratori. Possono concludere contratti di Job on call:

  • Soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni (23 anni e 364 giorni) di età;
  • Lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati.

Limite temporale                                                                              

E’ consentivo stipulare contratti di lavoro a termine al massimo per 400 giornate lavorative nell’arco dei tre anni solari, con esclusione del settore del commercio, del turismo e dello spettacolo.

In caso di superamento di tale limite il rapporto di lavoro si trasforma in full time e a tempo indeterminato.

Comunicazione preventiva                                                                      

Il datore di lavoro, prima dell’inizio della prestazione deve comunicare l’avvio di un contratto intermittente, con indicazione dei dati del lavoratore e della durata della prestazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente con una delle seguenti modalità:

  • via web;
  • via posta         elettronica          certificata          –         PEC        al        seguente           indirizzo: intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
  • sms (solo se la prestazione sarà effettuata entro 12 ore dalla comunicazione);
  • app;
  • fax.

Tale comunicazione sarà effettuata una volta sola in caso di durata della prestazione per un ciclo integrato della durata non superiore a 30 gg.

In caso di mancata comunicazione preventiva la sanzione applicabile va da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 2.400,00.