Quando è necessario il Green pass:

  • o Coloro che hanno più di 12 anni d’età;
  • o Coloro che non sono affetti da patologie che li esonerano su idonea e specifica certificazione medica.
  • o Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; in zona bianca si dovrà presentare il Green pass se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie e sedersi al tavolo. Non sarà necessario il Green pass per chi sta all’aperto. Non sarà necessario per le consumazioni al bancone;
  • o Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • o Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • o Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • o Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • o Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • o Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • o Strutture sanitarie e RSA;
  • o Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • o Concorsi pubblici.

Quali le sanzioni per il mancato rispetto dell’adempimento:

I titolari e i gestori delle attività di cui sopra sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga con Green pass. In caso di violazione la sanzione va da 400 a 1.000 euro a carico sia dell’esercente che dell’utente.

  • In caso di recidiva, nel numero di tre infrazioni avvenute in tre giornate differenti, la sanzione potrebbe essere accompagnata dalla chiusura dell’esercizio per un periodo da 1 a 10 giorni.
  • Come effettuare i controlli del Green pass?

La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l’applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

  • I lavoratori delle attività per cui è previsto il Green pass saranno obbligati a vaccinarsi?

Attualmente, con l’eccezione del settore sanitario, non sono previsti obblighi di vaccinazione diffusa per le altre categorie di lavoratori

  • Pertanto, il datore di lavoro può richiedere il Green pass ai lavoratori?
  • Con riferimento specifico al trattamento di dati personali riguardanti il Green pass, assimilandolo a quello relativo alla vaccinazione dei dipendenti, si osserva che il datore di lavoro deve assicurare che i dipendenti “non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità” e nell’affidare i compiti ai lavoratori deve essere tenuto conto “delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”.
  • Il medico competente, nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, è invece l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l’idoneità alla “mansione specifica”. Il datore di lavoro infatti non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali e quindi del Green pass.
  • Il datore di lavoro a sua volta potrà venire a conoscenza del solo giudizio di idoneità alla mansione specifica e delle eventuali prescrizioni fissate dal medico competente come condizioni di lavoro e dovrebbe, in base al quadro normativo sopra delineato, attuare le misure indicate dal medico. Qualora venga espresso un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42 D.Lgs. n. 81/2008).