L’articolo 27 del Decreto Agosto (DL n. 104/2020) ha introdotto un esonero contributivo del 30% per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione.
I datori di lavoro potranno beneficiare anche per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, di un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche come era avvenuto nel periodo ottobre/dicembre 2020.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
Sono interessate all’esonero contributivo in esame tutti i rapporti di lavoro subordinato, in corso o che verranno instaurati nel periodo interessato, purché diversi dal lavoro agricolo e lavoro domestico,
purché sia rispettato il requisito geografico sopra indicato.
Di conseguenza, sono interessati allo sgravio sia i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, full time o part time, nonché i rapporti di apprendistato e di lavoro intermittente,
solo per citare le tipologie più ricorrenti.

CONDIZIONI PER L’ACCESSO
L’inps precisa che il diritto alla fruizione dell’esonero “Decontribuzione SUD” è subordinato al rispetto:
– della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, nonché
– delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC.

Avendo ricevuto indicazioni da parte dell’inps con la circolare 33 del 22/02/2021, sarà possibile recuperare l’agevolazione anche per i contributi relativi alla mensilità di gennaio 2021.